Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della zanzara tigre (Aedes Albopictus) - anno 2024

Ordinanza sindacale.

Data :

1 luglio 2024

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della zanzara tigre (Aedes Albopictus) - anno 2024
Municipium

Descrizione

Con ordinanza sindacale si dispone fino al 31 ottobre:

1. A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l’effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree dei centri commerciali, gestori di impianti sportivi, gestori di multisale cinematografiche ecc.), è fatto obbligo di:

  • evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
  • procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
  • trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc.), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento può
  • essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori di spazi, o avvalendosi di imprese di disinfestazione. Dovrà essere conservata documentazione attestante l’avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve
  • essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere applicato dopo ogni pioggia;
  • tenere sgombre tutte le aree già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  • mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua.

2. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dimesse, è fatto obbligo di:

  • mantenere le aree libere da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;

3. A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:

  • eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
  • sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  • chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.

4. Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:

  • adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia,
  • assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5. Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l’esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:

  • stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi,
  • svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

6. Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di:

  • evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  • sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua,
  • provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte d’acque meteoriche.

7. Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:

  • adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di focolai larvali;
  • rimuovere tutti i sottovasi; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;
  • provvedere in modo tale che, nei vasi con fiori freschi siano introdotti prodotti e/o materiali idonei ad evitare lo sviluppo larvale mentre i vasi inutilizzati o con fiori secchi siano riempiti di sabbia se posti all’aperto.

Consulta il volantino con la campagna di sensibilizzazione QUI

Municipium

Allegati

Ordinanza Prevenzione zanzara

Ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2025, 13:26

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