Descrizione
Si avvisa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 1 Reg. Gen. n. 91 del 28/06/2018 il Commissario Prefettizio, ai proprietari, ai possessori, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai detentori a qualunque titolo di terreni o fondi rustici o parti di essi, nonché di pertinenze o corti a servizio di edifici privati sul territorio del Comune di Ciampino di effettuare i seguenti interventi di manutenzione nelle dette aree ed in particolare della vegetazione in grado di interferire con le aree pubbliche o di uso pubblico, con la sede stradale e con le altre abitazioni, determinando un pregiudizio per la salute ed incolumità pubblica e salvaguardia al rischio di incendi, ordina:
- taglio dell’erba, della vegetazione in genere con rimozione degli sfalci e corretto smaltimento di tutti i rifiuti prodotti. Divieto assoluto di abbruciamento delle stoppie;
- taglio lungo la recinzione dei rami, delle siepi che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica verticale o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza ed angolazione necessarie e che possono creare problemi alla circolazione pedonale e veicolare o che limitino od impediscano l’irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica;
- taglio delle radici che dovessero presentarsi marce o malate e rimozione delle parti di esse;
- pulizia delle aree e sgombero da materiali e rifiuti o quant'altro possa pregiudicare la salubrità e la sicurezza dei luoghi e delle proprietà contermini;
- disinfestazione, con prodotti conformi alle normative vigenti o avvalendosi di operatori specializzati, delle aree ove si fossero creati nidi di insetti e/o parassiti nocivi per la salute; esecuzione del trattamento specifico atto ad allontanare qualsiasi animale pericoloso con ripristino delle condizioni igieniche adeguate;
- ripristino o posa in opera di adeguate recinzioni di aree private, terreni, cortili onde evitare lo scarico abusivo ed incontrollato di materiali.
Avverte altre sì che i trasgressori saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e per l’inosservanza delle disposizioni sopra impartite. La violazione della presente ordinanza, oltre alle sanzioni di natura amministrativa previste dalle vigenti normative di legge e/o regolamentari comporta il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
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Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2018, 13:09