Descrizione
LEGGE REGIONALE N. 8/2022 – modifiche alla legge regionale n. 13/2007 in materia di strutture ricettive e agenzie di viaggio e turismo
Si comunica che, in ottemperanza alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 8/2022, sono state attribuite ai Comuni le competenze in materia di SCIA delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo, le relativa attività di vigilanza e controllo e applicazione delle sanzioni.
A tal fine quindi le strutture ricettive e le agenzie di viaggio dovranno inoltrare ogni comunicazione e scia sul portale www.impresainungiorno.gov.it
L’apertura ed esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo (art. 34 legge regionale n. 13/2007) avviene mediante presentazione di SCIA contenente quanto riportato nel comma 2 dell’art.34 e corredato dal modulo di dichiarazione di impegno del Direttore Tecnico (ALLEGATO 2) ai sensi dell’art. 35 bis della medesima legge regionale.
Le agenzie di viaggio e turismo dovranno, in via preliminare, presentare il modulo (ALLEGATO 1) per la prenotazione della denominazione.
Le agenzie di viaggio e turismo dovranno altresì inviare annualmente alla pec commercio@comune.ciampino.roma.it la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio assicurativo ai sensi dell’art. 33 della legge regionale n. 13/2007
Ad ogni buon fine si allega alla presente la circolare esplicativa in materia fornita dalla Regione Lazio
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Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022, 11:21